Approvato con Delibera Consiglio comunale nr.41 del 28/10/2010
COMUNE DI CASAMARCIANO
REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA
INDICE
ART. 1 – Gemellaggi
ART. 2 – Patto di Amicizia
ART. 3 – Patto di Fratellanza
ART. 4 – Caratteristiche della città gemella
ART. 5 – Procedura di approvazione, conferma, revoca
ART. 6 – Stipula
ART. 7 – Attività
ART. 8 – Dotazioni
ART. 9 – Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
ART. 10 – Riunioni Comitato
ART. 11 – Validità Riunioni
ART. 12 – Convocazioni del Comitato
ART. 13 – Segretario del Comitato
ART. 14 – Verbale riunioni
ART. 15 – Riconoscimenti
ART. 16 – Rinvio e Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO,
DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA
ART. 1 Gemellaggi
1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di diverse nazioni, finalizzato
all’intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, commerciali, artigianali con costante riferimento ad una azione
comune per la pace, solidarietà, l’incontro fra i popoli e la salvaguardia dei diritti umani.
ART. 2 Patto di Amicizia
1.Il Patto di Amicizia costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche rendono opportuno
l’istituzionalizzazione di un rapporto ispirato ai valori culturali, religiosi, sociali, economici nonché all’azione comune per la pace. I Patti di
Amicizia possono essere stipulati solamente con Città o Comuni Italiani.
ART. 3 Patto di Fratellanza
1. Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche
rendono opportuna l’istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l’autentica libertà dei
popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
ART. 4 Caratteristiche della città gemella
1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città o comuni d’Europa che hanno caratteristiche simili alla città di Casamarciano con particolare
riferimento alla vocazione turistica, storico – culturale, artigiano – commerciale, di apertura internazionale.
ART. 5 Procedura di approvazione, conferma, revoca
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente, nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della
stipula dell’atto.
2. I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta
Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l’atto.
3. Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei
presupposti che hanno motivato l’atto
4. I Gemellaggi, Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti
per la città di Casamarciano.
5. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e di Fratellanza sono di competenza del Consiglio comunale il quale si
riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente
disconoscimento dei diritti umani.
ART. 6 Stipula
1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci
delle città, o loro rappresentanti.
ART. 7 Attività
1. Il Comune di Casamarciano sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, promuove la conoscenza della città reciprocamente legata,
favorisce le relazioni fra i cittadini, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni
che rappresentano il Comune di Casamarciano sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale, del Comitato di
Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.
2. I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi, ed altri servizi che si ritengono possibili
da determinare con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
ART. 8 Dotazioni
1. Il bilancio del Comune di Casamarciano prevede specifico Capitolo per la previsione di spese connesse ad attività di sponsorizzazioni,
promozione di mostre, attività turistico – culturali, sportive e iniziative espositive.
2. Il Comune potrà inoltre giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di
entrata da stabilire di volta in volta.
ART. 9 Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
1. Il Sindaco può nominare con proprio atto, senza alcuna indennità prevista in termini di gestione o rimborso spese, per ogni singolo rapporto di
gemellaggio, patto di amicizia, un Comitato composto da un numero massimo di 10 persone rappresentative del territorio, fra quelle che abbiano
presentato idoneo curriculum formativo e professionale nel settore della cultura, architettura, storia dell’arte, turismo, spettacolo e branche affini.
Il Sindaco nomina all’interno del Comitato una persona di fiducia componente lo staff del Sindaco.
2. Il Sindaco è membro di diritto ed assume le funzioni di Presidente, funzioni che può delegare ad altro membro del Comitato.
3. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative, favorisce la sensibilizzazione dei cittadini alle
motivazioni che hanno condotto al gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle relative iniziative, con particolare riguardo alle
varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo.
4. Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Casamarciano in attività
funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.
5. Gli atti di gemellaggio, Patto di amicizia e Patto di Fratellanza verranno trascritti in apposito registro e la loro firma dovrà avvenire nelle
rispettive residenze municipali. Il sindaco consegnerà un simbolo (pergamena, targa, scultura ecc.) che testimonia l’evento.
6. Il Comitato decade al decadere dell’Amministrazione comunale.
7. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
a) per dimissioni;
b) per assenza (più di 3 riunioni consecutive);
c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
d) per la richiesta della totalità degli altri membri.
e) per fatti gravi che danneggiano l’immagine del Comune di Casamarciano
ART. 10 Riunioni Comitato
1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria: entro il 30 ottobre per proporre all’Amministrazione il programma
relativo all’anno successivo; ed entro il 30 maggio, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il programma dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta comunale.
3. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda la maggioranza dei componenti.
ART. 11 Validità Riunioni
1. L’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza
degli stessi.
ART. 12 Convocazioni del Comitato
1. Le convocazioni del Comitato, curate dall’Ufficio di Staff del Sindaco, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni
prima della riunione. Per motivate ragioni d’urgenza esse potranno però essere indette senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell’eventualità di parità dei
voti, prevale il voto del Presidente.
ART. 13 Segretario del Comitato
1. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell’opera di dipendenti dell’Ente locale. Il segretario del Comitato è nominato,
con atto dal Sindaco, tra i membri dell’Ufficio di Staff del Sindaco.
ART. 14 Verbale riunioni
1. Il Comitato si riunisce nei locali della sede Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
ART. 15 Riconoscimenti
1. Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, il riconoscimento
“Ambasciatore ideale della città di Casamarciano” ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a
creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.
ART. 16 Rinvio e entrata in vigore
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
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